Attestato Prestazione Energetica

L'Ape è la certificazione necessaria per misurare la prestazione energetica dell'immobile. Si tratta di un documento obbligatorio, che dura un massimo di 10 anni, con il quale vengono descritti consumi e prestazioni energetiche dell'immobile. 

L'Ape (precedentemente Ace) classifica gli immobili in una scala che va da A e G e si tratta di un attestazione importante sia per chi affitta o compra casa che per il proprietario dell'immobile. Le prestazioni energetiche dell'immobile possono infatti condizionare anche il prezzo di acquisto o di locazione. 

Richiedere l'attestato di prestazione energetica per il proprio immobile è obbligatorio per legge in caso di affitto o di vendita dell'immobile. Il potenziale acquirente o affittuario dell'immobile devono essere messi a conoscenza del certificato sui consumi energetici dell'immobile già in fase di trattativa. 

L'Ape ha durata massima di 10 anni ma per stabilire ogni quanto tempo bisognerà rinnovare l'attestato di prestazione energetica dell'immobile bisognerà tenere conto di alcuni elementi fondamentali.

L'Ape dura 10 anni se il certificatore (tecnico competente che redige l'Ape) lo indica appositamente nel certificato e soltanto se vengono rispettate tutte le normative sul risparmio energetico. 

In caso contrario l'Ape ha durata di un anno (ovvero fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Tuttavia ci sono casi specifici in cui è necessario rinnovare l'Ape, come nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, modifiche sostanziali all'immobile 

L'Ape dura 10 anni se il certificatore (tecnico competente che redige l'Ape) lo indica appositamente nel certificato e soltanto se vengono rispettate tutte le normative sul risparmio energetico. In caso contrario l'Ape ha durata di un anno (ovvero fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Tuttavia ci sono casi specifici in cui è necessario rinnovare l'Ape, come nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, modifiche sostanziali all'immobile


QUANDO NON E' OBBLIGATORIO L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'Ape non è necessaria quindi nei seguenti casi:

  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
  • i fabbricati in costruzione «al rustico» o nello stato di «scheletro strutturale» purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile.

SANZIONI 



Quali sono le sanzioni previste in caso di omissione dalla certificazione energetica dell'immobile?

In questo caso è bene procedere per punti:


  • il certificatore professionista che redige l'Ape è sottoposto a sanzione tra i 700 e i 4.200 euro in caso di mancato rispetto di criteri e metodologie. Se rilascia attestato di prestazione energetica non veritiero incorre in una sanzione parti all'80% del compenso e agli eventuali provvedimenti disciplinari dell'ordine di appartenenza;
  • il venditore, per immobili privi di attestazione Ape, incorrono in sanzione tra i 3.000 e i 18.000 euro;
  • il proprietario di immobile affittato senza essere dotato di Ape incorre in sanzione variabile tra i 1.000 e i 4.000 euro;
  • per annunci di immobili dati in vendita o affitto che non indicano la classe energetica dell'immobile la sanzione si applica in misura pari a 500 e 3.000 euro.

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